Riserve in sospensione d’imposta: a chi conviene liberarle con il 10%

Nelle Spa e Srl resta il carico fiscale sul socio; nelle Snc si evita l’Irpef marginale. Occorre un provvedimento del Mef entro il 1° marzo (termine ordinatorio)

di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

La definizione dei bilanci dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 porterà con sé la decisione di “liberare” – in tutto, in parte o per nulla – le riserve in sospensione d’imposta presenti nel patrimonio netto di moltissime imprese, applicando l’imposta sostitutiva del 10% prevista dal decreto Irpef-Ires (articolo 14 del Dlgs 192/2024, che è misura straordinaria, e non “a regime”).

La disposizione rinvia per l’attuazione a un decreto del Mef da emanarsi entro il prossimo 1° marzo (termine – ordinatorio – di 60 giorni dal 31 dicembre scorso). Oggetto della norma sono «i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio incorso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024», e se ne prevede l’affrancamento facoltativo (totale o parziale) con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap fissata appunto al 10 per cento.

Tale imposta va liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (dunque Redditi 2025) ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

La convenienza

La misura era assai attesa dalle imprese. Nelle società di capitali, la distribuzione di queste riserve ai soci persone fisiche comporta (nella maggior parte dei casi) una imposizione complessiva del 50% (cioè 24% di Ires e 26% di ritenuta a titolo d’imposta sul socio, nulla è dovuto a titolo di Irap ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Dm 162/2001 e dell’articolo 4, comma 2, del Dm 86/2002). Con l’affrancamento resta solo il carico fiscale sui soci.

È vero che, in caso di utilizzo delle riserve in sospensione a copertura di perdite, non si applica alcuna imposizione, ma occorre ricordare che – a norma dell’articolo 13 della legge 342/2000 – ciò comporta la destinazione prioritaria degli utili successivi alla reintegrazione della riserva, ovvero la riduzione “formale” della riserva in sospensione da attuarsi tramite delibera di assemblea straordinaria.

Ancora più conveniente si presenta la sostitutiva nel caso in cui la riserva sia nel bilancio di una società di persone o impresa individuale (in contabilità ordinaria), poiché in questo caso l’affrancamento al 10% evita l’applicazione dell’Irpef marginale del socio o del titolare.

Le esclusioni

Nessun vantaggio, invece, per le imprese che, al momento del formarsi della riserva in sospensione, erano in contabilità semplificata, dato che il vincolo fiscale, in questa ipotesi, non si è mai formato.

Nessun affrancamento risulta necessario anche quando la rivalutazione (tipica operazione che crea riserve in sospensione d’imposta) è stata operata:

  • con effetti solo contabili e non fiscali,
  • ovvero quando, già all’epoca, la riserva è stata affrancata ai sensi della legge istitutiva.

La possibilità di affrancare solo parzialmente permette alle imprese una valutazione di convenienza: è possibile, infatti, soprattutto quando la liberazione totale delle riserve in sospensione presenti in bilancio comporterebbe un onere significativo, quantificare l’ammontare di risorse che si pensa di destinare ai soci nel breve/medio periodo, versando la sostitutiva solo in proporzione a tale importo.

Le imposte differite

L’operazione non dovrebbe comportare, nella maggior parte dei casi, una liberazione di imposte differite: infatti, in base ai paragrafi 64 e 65 del principio contabile Oic 25, le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci, e la valutazione va effettuata caso per caso, tenendo conto anche dell’andamento storico di distribuzione dei dividendi, della presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l’utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione e della presenza nel patrimonio netto di altre riserve di entità rilevante che hanno già scontato l’imposta.

Se ordinariamente, stante il vincolo della sospensione, non vi sono obblighi di priorità che costringono l’impresa a privilegiare la distribuzione di queste riserve (circolare 11/E/2009), una volta versata la sostitutiva le riserve corrispondenti rientreranno a pieno titolo all’interno della “gerarchia” fissata, in primo luogo, dal comma 1 dell’articolo 47 del Tuir, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025 (circolare 33/E/2005).

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Interpretazione dell’articolo sull’affrancamento delle riserve di rivalutazione

L’articolo analizza le implicazioni fiscali e operative della normativa prevista dal Decreto Legislativo 192/2024 per l’affrancamento delle riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta, che permette alle imprese di “liberare” tali riserve mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. Di seguito, una sintesi chiara dei punti principali:


1. Contesto normativo

  • Oggetto: La norma riguarda riserve in sospensione d’imposta esistenti nei bilanci al 31 dicembre 2023 e ancora presenti al 31 dicembre 2024.
  • Finalità: Affrancare facoltativamente (totalmente o parzialmente) tali riserve attraverso un’imposta sostitutiva applicabile sia alle imposte sui redditi (Irpef/Ires) sia all’Irap.
  • Tempistica:
    • Le istruzioni operative verranno dettagliate in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) entro il 1° marzo 2025.
    • Il versamento avverrà in quattro rate annuali, a partire dalla scadenza del saldo imposte per il periodo di imposta 2024.

2. Convenienza per le imprese

  • Imprese di capitali:
    • Distribuire riserve in sospensione senza affrancamento comporta un’imposizione complessiva del 50% (24% di Ires + 26% di ritenuta sui dividendi). Con l’affrancamento, l’imposizione si riduce al solo carico fiscale sui soci.
    • Nel caso di utilizzo delle riserve per coprire perdite, non si applica l’imposta sostitutiva, ma ciò implica vincoli sulla destinazione degli utili futuri (reintegrazione delle riserve).
  • Imprese individuali e società di persone:
    • L’affrancamento al 10% è particolarmente vantaggioso rispetto all’applicazione dell’aliquota marginale Irpef, che può essere significativamente più alta.
  • Esclusioni:
    • Imprese in contabilità semplificata (non si formano riserve in sospensione d’imposta).
    • Rivalutazioni con effetti solo contabili o già affrancate in precedenza.

3. Flessibilità operativa

  • Le imprese possono scegliere di affrancare solo una parte delle riserve, valutando la convenienza economica e considerando le necessità di distribuire utili ai soci nel breve/medio periodo. Questo consente di modulare l’onere fiscale.

4. Impatti sulle imposte differite

  • L’affrancamento, nella maggior parte dei casi, non incide sulle imposte differite già contabilizzate, in quanto tali riserve spesso non vengono considerate distribuibili. Tuttavia, questa valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando:
    • L’andamento storico delle distribuzioni di dividendi.
    • La presenza di altre riserve disponibili nel patrimonio netto.

5. Gerarchia delle riserve

  • Una volta affrancate, le riserve in sospensione rientrano nella gerarchia di distribuzione stabilita dall’art. 47 del TUIR, applicabile retroattivamente al 1° gennaio 2025.

Caso sas

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Nel caso di società di persone o imprese individuali con rivalutazione effettuata ai soli fini contabili (senza effetti fiscali), non è necessario procedere con l’affrancamento per “liberare” la riserva, poiché non si è mai formato il vincolo fiscale di sospensione d’imposta.

Distribuzione degli utili in assenza di imposizione

  1. Nessun vincolo fiscale: Se la rivalutazione non ha avuto effetti fiscali, le riserve risultano liberamente distribuibili senza ulteriori oneri tributari. Questo si traduce in:
    • Assenza di tassazione diretta sulla riserva per la società.
    • Trasparenza fiscale: Gli utili distribuiti seguono il regime fiscale ordinario dei soci/titolare (Irpef in base allo scaglione marginale).
  2. Convenienza per le società di persone: In questi casi, la distribuzione della riserva segue le normali regole della trasparenza fiscale, già previste per i redditi prodotti da società di persone:
    • Gli utili distribuiti vengono imputati per competenza ai soci, tassati secondo le loro aliquote marginali (Irpef), senza ulteriori carichi straordinari.
  3. Esclusione dall’affrancamento: Non è necessario versare l’imposta sostitutiva del 10% perché il presupposto fiscale per l’affrancamento non sussiste.

Conclusione

Per una società di persone o un’impresa individuale con rivalutazione ai soli fini contabili, la distribuzione degli utili avviene senza imposizioni straordinarie, grazie alla trasparenza fiscale. Non è necessario alcun affrancamento, rendendo l’operazione particolarmente vantaggiosa rispetto a casi in cui il vincolo fiscale sussiste.

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Distribuzione delle riserve in una S.a.s.:

  1. Riserve da utili già tassati per trasparenza:
    • In una società di persone, i redditi prodotti dalla società vengono già tassati “per trasparenza” a livello dei soci (indipendentemente dalla distribuzione).
    • Di conseguenza, la distribuzione di utili accantonati a riserva non comporta un’ulteriore imposizione per i soci, poiché tali importi sono stati già tassati come redditi al momento della maturazione.
  2. Riserve in sospensione d’imposta:
    • Se la riserva è in sospensione d’imposta, ciò significa che, in origine, non è stata tassata né dalla società né dai soci.
    • Tuttavia, nelle società di persone, è raro che si formino riserve in sospensione d’imposta con effetti fiscali, proprio perché il regime di trasparenza fa sì che i redditi siano imputati immediatamente ai soci.
  3. Riserve rivalutate ai soli fini contabili:
    • Se la riserva deriva da una rivalutazione effettuata ai soli fini contabili (senza effetti fiscali), la distribuzione avviene senza imposizione ulteriore, poiché non esiste un vincolo fiscale sulla riserva. In questo caso:
      • La distribuzione non è tassata ulteriormente, poiché non si tratta di reddito aggiuntivo, ma di un accantonamento contabile.

Sintesi per il caso specifico:

  • Se la riserva distribuita è già stata tassata per trasparenza (come accade di norma in una S.a.s.), il socio ricevente non deve pagare ulteriori imposte.
  • Se la riserva è derivata da una rivalutazione con effetti solo contabili (senza sospensione d’imposta), anche in questo caso la distribuzione non è soggetta a ulteriori imposte.
  • L’affrancamento al 10% si applica solo in caso di riserve in sospensione d’imposta con vincolo fiscale.

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