
Nonostante la sua rilevanza, la definizione di posizione finanziaria (Pfn) e le sue modalità di calcolo non si rinvengono né nei principi contabili nazionali né in quelli internazionali. Proviamo perciò a dare qualche indirizzo sui casi dubbi.
La Pfn è il principale indicatore per valutare la situazione finanziaria di un’impresa. Rappresenta l’indebitamento finanziario complessivo a una determinata data ed è una grandezza “netta” perché calcolata come differenza tra le passività e le attività finanziarie, generalmente distinte in «correnti» e «non correnti». Nella prassi, quando le passività finanziarie sono superiori alle attività la Pfn è generalmente indicata con segno positivo, mentre in caso contrario con segno negativo.
Rilevanza e voci di bilancio
Gli impieghi della Pfn sono numerosi, in quanto costituisce un fattore per il calcolo dei più significativi indici finanziari e di solidità della struttura patrimoniale, a cui si ricorre sia per le analisi di bilancio in generale, sia per valutare la sostenibilità finanziaria dei business plan.
Inoltre, agli indici calcolati a partire da tale indicatore (ad esempio Pfn/Ebitda) fanno spesso riferimento i «covenants» previsti nei finanziamenti bancari a medio/lungo termine e nelle operazioni di emissione di titoli di debito da parte delle imprese.
Ma è nell’ambito delle operazioni di mergers and acquisitions (M&A) che è più significativo l’impatto della posizione finanziaria netta, perché sovente il valore delle aziende è determinato con un approccio cosiddetto «asset side», ovvero calcolando prima l’enterprise value, per poi determinare il valore dell’equity della società “target” sottraendo (algebricamente) la sua Pfn.
Nella prassi delle operazioni di acquisizione di aziende e partecipazioni spesso le parti discutono su quali voci vanno a comporre la posizione finanziaria netta, proprio perché il suo valore finale incide sulla determinazione del prezzo della compravendita. Poiché, infatti, la Pfn è determinata partendo dagli aggregati della situazione patrimoniale dell’impresa, l’inclusione o meno di determinate voci di bilancio, passive o attive, può condurre a una diversa quantificazione.
Elementi di calcolo ulteriori
A livello di regolamentazione europea c’è tuttavia un importante riferimento per il calcolo della Pfn, rappresentato dagli «Orientamenti in materia di obblighi di informativa» pubblicati il 4 marzo 2021 dall’European securities and markets authority (Esma). I paragrafi da 175 a 189 di tale documento trattano le informazioni sull’indebitamento delle società quotate e, in particolare, contengono l’orientamento Esma n. 39 in tema di composizione della «Dichiarazione sull’indebitamento», il quale propone un prospetto che le società emittenti devono adottare per il calcolo e l’illustrazione dell’indebitamento finanziario netto (si veda la scheda sotto).

Ma oltre alle voci indicate in questo prospetto, occorre considerare altri componenti di indebitamento finanziario che, se non già inclusi nella dichiarazione sull’indebitamento, devono essere in ogni caso illustrati in calce all’informativa finanziaria, al fine di fornire agli investitori una visione d’insieme di eventuali debiti rilevanti che non trovano riflesso nel citato schema. Si tratta degli elementi che compongono l’«indebitamento indiretto e soggetto a condizioni», per i quali il documento Esma (paragrafo 186) fornisce una serie di esempi.
I parametri Esma
In generale, gli orientamenti Esma possono fornire un utile riferimento per la determinazione della Pfn, soprattutto nelle operazioni di M&A, e in particolare per dirimere casi controversi circa l’inclusione o meno nel calcolo di alcune voci di bilancio.
Ad esempio, in base a tali orientamenti possono essere inclusi nella Pfn non solo i valori attuali dei debiti per leasing ma anche quelli per contratti di locazione, in linea con quanto previsto dal principio Ifrs 16 (che ha sostituito lo Ias 17).
E ancora, devono essere inseriti nel calcolo della Pfn i debiti commerciali che presentano una significativa componente di finanziamento implicito o esplicito, come ad esempio i debiti verso fornitori con una scadenza superiore a 12 mesi.
Altra voce dibattuta è il Tfr che in dottrina, nell’ambito della riclassificazione dello stato patrimoniale, viene considerato, alternativamente,
- a diminuzione del capitale investito netto (in quanto debito di lungo termine),
- a diminuzione del capitale circolante netto (in quanto derivante da costi operativi, quali quelli del personale), oppure nella Pfn (perché di natura finanziaria).
L’Esma annovera nell’ambito dell’indebitamento «indiretto» anche gli accantonamenti di bilancio per passività previdenziali: ciò apre alla possibilità di considerare il fondo Tfr nel calcolo della posizione finanziaria netta ai fini delle valutazioni aziendali.
L’orientamento Esma 39/2021
Prospetto della dichiarazione di indebitamento
A. Disponibilità liquide;
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide;
C. Altre attività finanziarie correnti;
D. Liquidità (A + B + C);
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente);
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente;
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F);
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G – D);
I. Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito); J. Strumenti di debito;
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti;
L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K);
M. Totale indebitamento finanziario (H + L).
Esempi di indebitamento indiretto e soggetto a condizioni
Accantonamenti rilevati in bilancio per passività previdenziali o per contratti onerosi;
La garanzia di onorare un prestito bancario concesso a un soggetto che non fa parte del gruppo dell’emittente, se tale soggetto si rende inadempiente sul rimborso del prestito;
Impegno definitivo ad acquisire o a costruire un’attività nei 12 mesi successivi. Ad esempio, l’impresa ha firmato un contratto in base al quale si impegna ad acquisire un’attività materiale;
Penali o risarcimenti che devono essere pagati dall’impresa nei 12 mesi successivi, se si prevede di non rispettare gli impegni contrattuali;Impegni relativi a contratti di locazione che non sono rilevati come passività nel bilancio dell’emittente (e quindi già inclusi nella dichiarazione sull’indebitamento);Importi relativi al «reverse factoring» nella misura in cui non siano già inclusi nella dichiarazione sull’indebitamento.

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