Nuovi forfettari con requisiti di ingresso più ampi e riduzione dei contributi

Nel 2025 il limite per l’accesso al regime sale a 35mila euro. Artigiani e commercianti possono chiedere la riduzione del 50% dei contributi

Accesso al regime forfettario ammesso con redditi di lavoro dipendente non superiori a 35.000 euro. La legge di Bilancio 2025 (legge 207/204) innalza la soglia della causa ostativa di cui alla lettera d-ter) del comma 57 della legge 190/2014 che disciplina le regole di accesso al regime forfettario per coloro che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati. Attenzione, però, l’innalzamento vale solo per l’anno 2025.

Regime forfettario e lavoro dipendente sono compatibili salvo quanto previsto dal comma 57 della legge 190/2024. La lettera d-ter) del comma 57 preclude, infatti, l’accesso al regime forfettario ai soggetti che nell’anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del regime forfettario, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articoli 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 30.000 euro. Questa causa ostativa era stata prevista per la prima volta dalla legge n. 208/2015, poi abrogata dalla legge n. 145/2018 e infine ripristinata dalla legge n. 160/2019. Vi rientrano tutti i compensi assimilati al lavoro dipendente quali ad esempio l’incarico di amministratore di società, l’assegno ricevuto dal coniuge in forza di separazione o l’indennità di un amministratore pubblico.

Il comma 12 della legge 207/2024 dispone che per l’anno 2025, il limite di cui alla citata lettera d-ter) è innalzato a 35.000 euro. La nuova soglia permetterà, quindi, ad un numero maggiore di contribuenti di avvalersi del regime.

Considerato che la nuova soglia si applica nel 2025 e che la verifica della soglia di reddito va effettuata con riguardo all’anno precedente, a beneficiarne saranno coloro che nel 2025 non superano questa soglia ma dovrebbero beneficiarne anche anche coloro che hanno percepito redditi fino a 35.000 ero nel 2024. Una simile situazione si era verificata nel 2023 quando il legislatore aveva modificato la soglia di accesso al regime forfettario passando dai 65.000 agli 85.000 euro. Sebbene la norma decorresse dal 2023, avevano beneficiato dell’innalzamento anche coloro che avevano superato la soglia nel 2022 proprio in considerazione del fatto che la verifica della soglia andava effettuata nell’anno precedente.

Restano invariate le altre regole per il funzionamento di questa causa ostativa. Pertanto, coloro che nel 2024 hanno cessato il lavoro dipendente non devono preoccuparsi di verificare la soglia (né quella dei 30.000, né quella dei 35.000 euro). Quindi, ad esempio, un contribuente che nel 2024 ha percepito un reddito di lavoro dipendente di 50.000 euro ma ha cessato il lavoro (si è dimesso o è stato licenziato, ad esempio), potrà comunque accedere al regime forfettario (ferma restando la verifica degli altri requisiti di legge).

Devono, invece, preoccuparsi di verificare la soglia coloro che hanno cessato il lavoro dipendente nel 2024 per iniziarne un altro e coloro che hanno cessato il lavoro dipendente e hanno conseguito un reddito di pensione; quest’ultimo, in quanto assimilato al lavoro dipendente, assume rilievo anche autonomo per la verifica della soglia (circolare 10E/2016).

La legge di Bilancio 2025 prevede anche una agevolazione in materia contributiva. Il comma 186 della legge 207/2024 consente ai lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta nella gestione artigiani o commercianti e che percepiscono redditi di impresa, di chiedere una riduzione contributiva del 50%. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi ed è applicabile anche dai contribuenti che applicano il regime forfettario ed è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquote. Si ricorda che per i contribuenti forfettari, la legge 190/2014 già disciplina un regime contributivo agevolativo che prevede un’aliquota contributiva ridotta del 35%. Per ottenere la riduzione contributiva prevista dalla legge di Bilancio sarà necessario l’invio di una apposita comunicazione telematica all’Inps (come, peraltro, accade per quella a regime del 35%).

Un professionista che percepisce una pensione di 30.000 euro può rientrare nel regime forfettario nel 2025, a condizione che soddisfi gli altri requisiti di accesso.

Ecco il motivo:

  • Pensione e redditi assimilati: La pensione è considerata un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (articoli 49 e 50 del TUIR) e, pertanto, rientra nel calcolo della soglia dei 35.000 euro per l’accesso al regime forfettario nel 2025.
  • Soglia non superata: Dato che la pensione percepita è di 30.000 euro, il professionista non supera il limite fissato a 35.000 euro per l’anno 2025, quindi è ammesso al regime.

Verifica dei requisiti aggiuntivi

Oltre alla soglia di reddito, è importante verificare:

  1. Compatibilità dell’attività professionale con il regime forfettario (assenza di cause ostative specifiche).
  2. Rispetto degli altri requisiti previsti dalla legge, come il limite massimo di ricavi o compensi derivanti dall’attività professionale (85.000 euro nel 2025).


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