Legge di Bilancio 2025, in sintesi le misure per imprese e famiglie

La legge di Bilancio per l’anno 2025, legge 207/2024, prevede una serie di misure a sostegno di imprese e famiglie, tra le quali si segnalano la conferma a regime della struttura Irpef a tre aliquote, l’aumento della soglia di reddito da lavoro dipendente per l’accesso al regime forfetario, la riproposizione del regime agevolato di assegnazione dei beni ai soci e dell’estromissione di beni immobili dal patrimonio dell’imprenditore, e l’Ires premiale.

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

Manovra di fine anno: tutte le novità

La legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025, contiene numerose novità in ambito fiscale, lavoro, agevolazioni e investimenti. Di seguito si sintetizzano le disposizioni tributarie più rilevanti.

LEGGE DI BILANCIO 2025: LE NOVITÀ

IMPOSTE DIRETTE
IrpefLa riduzione da 4 a 3 aliquote, prevista già dal 2024 (Dlgs 216/2023), viene confermata e diventa la struttura a regime: le aliquote sono pertanto quelle del 23%, 35% e 43%.
Confermato anche l’ampliamento della cd. «no tax area», fino a 8.500 euro (parificandola a quella dei titolari di redditi da pensione), in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente o di alcuni redditi ad esso assimilati, come già previsto dal medesimo Dlgs 216/2023. L’ampliamento avviene mediante l’incremento della detrazione per redditi da lavoro dipendente – che passa da 1.880 a 1.955 euro (articolo 13 comma 1 lettera a) del Tuir) – nel caso di redditi di tale natura non superiore a 15mila euro.
Con riferimento al trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 1, Dl 3/2020, riconosciuto nella misura di 1.200 euro per i soggetti con reddito complessivo fino a 15mila euro, viene stabilizzata a regime la condizione prevista per il 2024 dall’articolo 1, comma 3, Dlgs 216/2023, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato Testo unico, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Si ricorda che il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è superiore a 15mila euro ma non a 28mila euro a condizione che la somma di talune detrazioni (ad esempio, per carichi di famiglia, lavoro dipendente, interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, ecc.) sia superiore all’imposta lorda.
Bonus ediliziViene anticipata al 1° gennaio 2025 la riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, già prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 (articolo 9-bis, comma 8, Dl 39/2024). Restano esclusi gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Viene stabilita, inoltre, una rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione, di maggior vantaggio per le abitazioni principali, e delle percentuali di detrazione relative all’eco bonus (con esclusione dalla detrazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili), al bonus per interventi di riqualificazione edilizia ed al sisma bonus.
In particolare: a) per il bonus casa (articolo 16-bis del Tuir) viene introdotto un regime transitorio, per il quale vengono mantenuti gli innalzamenti di aliquota (rispetto al 30%, previsto a regime) e di massimale (rispetto ai 48.000 euro, previsti a regime), graduandoli tuttavia al ribasso in base all’anno di sostenimento della spesa (2025, 2026 o 2027) e alla tipologia di immobile oggetto dell’intervento (abitazione principale o meno); b) riguardo all’eco bonus di cui all’articolo 14, Dl 63/2013 (misura di sostegno che era in scadenza il 31 dicembre 2024), viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% (50% per le abitazioni principali) delle spese sostenute nell’anno 2025 e 30% (36% per le abitazioni principali) delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Stesse percentuali anche per la detrazione relativa agli interventi di riqualificazione edilizia, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare e con esclusione dalla detrazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Infine, analoghe percentuali anche per il sisma bonus (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, Dl 63/2013).
Stabilita, inoltre, la proroga della detrazione per l’acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di 5mila euro previsto per il 2024. Va segnalata anche l’introduzione, per l’anno 2025, di un bonus elettrodomestici, consistente in un contributo fino a 100 euro (200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro) per l’acquisto di un elettro­domestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotto nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodo­mestico sostituito.
Quanto alla disciplina del Superbonus, la detrazione del 65%, prevista dall’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, Dl 34/2020 per le spese sostenute nell’anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti: a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini; c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.
Detrazioni per altri oneriViene introdotto nel Tuir il nuovo articolo 16-ter, che prevede una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Non subiscono il taglio: a) le spese sanitarie detraibili, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir (per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro); b) gli interessi passivi/oneri accessori/quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024, previsti dall’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter del Tuir; c) le rate delle spese sanitarie sostenute fino al 31 dicembre 2024; d) le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir sostenute fino al 31 dicembre 2024; e) le somme detraibili in quanto investimenti in start-up (articoli 29 e 29-bis, Dl 17/2012) e in Pmi innovative (articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, Dl 3/2015); f) i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis) del Tuir, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione passano da 800 a 1.000 euro.
Detrazioni per carichi di famigliaLa detrazione per i figli a carico (articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo del Tuir) può applicarsi esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata.
Precisamente viene riconosciuta una detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, legge 104/1992.
Come noto, a decorrere dal 1° marzo 2022, la detrazione Irpef per i figli a carico è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico e Universale erogato dall’Inps.
Dal 2025 si prevede che la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche) è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi della citata legge 104/1992.
Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli (in luogo degli «altri familiari» di cui all’articolo 433 del Codice civile, secondo la previsione normativa fino al 31 dicembre 2024), pari a 750 euro per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione (articolo 12, comma 1, lettera d) del Tuir). In pratica, la detrazione è riconosciuta per ciascun ascendente (ad esempio, i genitori, anche adottivi, e i nonni) convivente con il contribuente (anziché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 citato).
Viene, inoltre, esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
Cuneo fiscaleAi fini della riduzione del cuneo fiscale dall’anno d’imposta 2025, in favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20mila euro (rapportati all’intero anno) è riconosciuto un bonus, calcolato per classi dal 7,1% al 4,8% in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito, mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20mila e 40mila euro è riconosciuto un contributo, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32mila euro, e di importo decrescente per redditi da 32mila euro in su, che si azzera alla soglia dei 40mila euro. I contributi sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta, che recupereranno gli importi erogati tramite compensazione.
Fringe benefitViene previsto l’incremento temporaneo, per il 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, in deroga all’articolo 51, comma 3, prima parte del Tuir. In pratica, viene confermata anche per il 2025 la disciplina derogatoria già prevista per il 2024. La misura della soglia fissata nel citato articolo 51 è elevata da 258,23 euro a: 1.000 euro per tutti i dipendenti; 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (articolo 12, comma 2 del Tuir).
In caso di superamento del limite, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l’intero importo (non solo l’eccedenza, in quanto la soglia non rappresenta una franchigia).
Viene previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:
– delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
– delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Viene inoltre modificato l’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli (individuati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della strada, motocicli e ciclomotori), superando la disciplina, operante fino al 31 dicembre 2024 (articolo 1, comma 632, legge 160/2019), basata sulle emissioni di anidride carbonica.
La nuova disposizione prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit sia calcolato come segue:
– 50% dell’importo delle tariffe Aci corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci;
– 20% dell’importo di cui sopra nel caso di veicoli elettrici ibridi plug-in;
– 10% dell’importo di cui sopra per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Gli importi in esame devono essere assunti al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente e ragguagliati ad anno.
Somme ai neoassunti per spese di locazioneDal 2025, è previsto un regime temporaneo che esenta alcune somme dalle imposte sui redditi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. L’esenzione si applica fino a 5.000 euro all’anno e nei primi due anni di assunzione del lavoratore per il pagamento diretto o il rimborso di canoni di locazione e di spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione.
La misura agevolativa spetta per i lavoratori che non abbiano superato, nel 2024, l’importo di 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente e che abbiano trasferito la residenza nel Comune sede di lavoro e che tale Comune sia distante oltre 100 chilometri rispetto a quello della precedente residenza.
Premi di produttivitàLa riduzione transitoria dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali sulle erogazioni, a lavoratori dipendenti del settore privato, dei premi di risultato ed altre forme di partecipazione agli utili dell’impresa – già prevista per gli anni 2023 e 2024 (rispettivamente, articolo 1, comma 63, legge 197/2022 e articolo 1, comma 18, legge 213/2023) – viene estesa ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.
Lavoratori frontalieriMantiene lo status di lavoratore frontaliero il soggetto che, rientrando nei requisiti previsti dagli accordi Italia-Svizzera, svolge attività in modalità di tele-lavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al 25% del totale della loro attività, relativamente al periodo che va dal 1° gennaio 2024 all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dei predetti accordi.
Regime forfetarioPer il 2025 viene aumentato da 30mila a 35mila euro il limite entro il quale possono avvalersi del regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Dta delle bancheViene revisionata la disciplina sulla deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alla disciplina di trasformazione delle attività per imposte anticipate (cd. Dta); in particolare, è previsto il differimento, ai successivi periodi d’imposta, delle quote deducibili, ai fini Ires e Irap, nei periodi 2025 e 2026, di alcuni componenti negativi di reddito per gli intermediari finanziari.
Web TaxSubisce delle modifiche la disciplina dell’Imposta sui servizi digitali.
Quanto al perimetro di applicazione dell’imposta, viene mantenuto il requisito della sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo, mentre è eliminato il requisito della soglia minima di 5,5 milioni di euro con riguardo ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai servizi digitali. Viene previsto, inoltre, uno sdoppiamento dell’importo dovuto in un versamento in acconto ed uno a saldo.
Plusvalenze e altri redditi diversiViene fornita l’interpretazione autentica relativa all’applicazione del 26%, a titolo d’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi.
Cripto-attivitàAumenta dal 26% al 33% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività (articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del Tuir) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e viene eliminata la soglia di esenzione pari a 2mila euro. Viene, inoltre, previsto che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 al posto del costo o del valore di acquisto può essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% entro il 30 novembre 2025, anche rateizzabile in tre rate annuali di pari importo e con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. L’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell’articolo 68, comma 9-bis del Tuir.
Piani di stock optionViene definita la deducibilità dei costi riferibili ai piani di stock option per i soggetti IAS adopter al momento dell’assegnazione ai relativi beneficiari in luogo di quello dell’imputazione a conto economico. In breve, i componenti negativi di reddito imputati a conto economico relativi ai piani di stock option (IFRS 2) saranno deducibili solo al momento dell’avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano (nella misura in cui questi ultimi esercitino le opzioni in loro possesso).


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