
La riforma del fisco di imprese e professionisti arriva al traguardo. Con l’esame finale del decreto Irpef Ires nel Consiglio dei ministri di oggi martedì 3 dicembre diventano definitive le regole per la nuova tassazione del lavoro autonomo e del reddito d’impresa.
Un percorso iniziato la scorsa primavera con l’esame preliminare in Cdm il 30 aprile. Poi il decreto attuativo della riforma fiscale è rimasto a lungo in stand by, per approdare in Parlamento per i pareri solo a metà ottobre dopo che dal testo sono state eliminate le norme sul bonus 100 euro con le tredicesime (entrate nel Dl Omnibus e corrette in corsa a metà novembre). Ora però il decreto Irpef Ires sarà il diciassettesimo decreto delegato (considerando anche i Tre testi unici su sanzioni, giustizia tributaria e tributi erariali minori già sbarcati in «Gazzetta Ufficiale») ad arrivare all’approvazione definitiva, che terrà conto proprio delle osservazioni contenuti nei pareri parlamentari (e in particolare della commissione Finanze della Camera).
Arriva la tanto attesa neutralità fiscale delle aggregazioni professionali che potrà dare una spinta alla crescita dimensionale degli studi, facendo uscire i professionisti dal “monismo” che era stato in qualche modo stimolato fiscalmente dalla progressiva estensione del regime forfettario.
Un intervento che si inserisce in una più ampia direttrice per cui la determinazione del reddito di lavoro autonomo si avvicina a quella di reddito di lavoro dipendente nel segno dell’onnicomprensività.
La regola generale è che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Non concorrono, tra gli altri, a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, né il rimborso delle spese per eseguire un incarico e addebitate analiticamente al committente, che diventano indeducibili.
Alla luce dei ritocchi che erano stati suggeriti dalle commissioni parlamentari, si punta a dare prevedere un periodo di ammortamento dei costi di acquisizione della clientela e degli altri elementi immateriali non superiore a 5 anni. Tra l’altro era stato proprio il Parlamento a chiedere poi che il regime di esclusione Iva previsto per le operazioni straordinarie operasse anche in caso di cessione relativa allo studio del professionista, considerato come insieme di beni organizzati, comprensivo non solo dei beni strumentali, ma anche, ad esempio, del portafoglio clienti.
Sul fronte del riporto delle perdite fiscali resta il principio di una riduzione dei limiti nell’ambito delle operazioni infragruppo. Ma, proprio come chiesto dal Parlamento, la partita sulla definizione dei criteri viene rinviata a un decreto ministeriale dell’Economia, che sarà chiamato a definire i criteri di appartenenza al gruppo per ciascuna società anche per evitare gli effetti distorsivi.
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1) Riaddebito spese al cliente: le novità per i professionisti nel Dlgs irpef-ires
Il Dlgs in questione come detto prevede novità per il riaddebito al committente delle spese sostenute dal professionista esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e analiticamente caricate al cliente.
In particolare, dal 1° gennaio 2025 le spese sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito, e come tale soggetto a ritenuta d’acconto e con deduzione integrale per il professionista (come previsto attualmente ex art 54, comma 3, del Tuir).
Nel dettaglio l’art 5 dell’introducendo decreto, al comma 2 stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di:
- a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
Con il comma 5 dello stesso art 5 si prevede che tali spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.
La domanda che a questo punto si pone in proposito è, capire come questa novità impatterà sui professionisti in regime forfettario che hanno diverse semplificazioni in tema di fatturazione, si attendono eventuali precisazioni e chiarimenti.
Si evidenzia che il Decreto Irpef-Ires è stato approvato il 3 dicembre in via definitiva dal CdM e ora è atteso in GU.

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