Beni assegnati ai soci, tre punti da valutare

Previsto il prelievo al 13% sulle somme annullate in seguito all’operazione

di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

06 Gennaio 2025

Grazie alla riapertura della assegnazione dei beni ai soci – possibilità che la legge di Bilancio 2025 prevede con scadenza al 30 settembre 2025 – le opportunità di affrancamento delle riserve in sospensione diventano due. Infatti, come già in passato, la disposizione prevede che le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. Questa previsione e l’affrancamento “straordinario” inserito nel decreto di riforma Irpef-Ires non sono correlate, ma è chiaro che, per le imprese interessate ad entrambe le opportunità, qualche riflessione andrà fatta.

Secondo la circolare 37/E/2016 con l’assegnazione possono essere liberate riserve di importo non superiore a quello utilizzato in sede contabile per consentire la fuoriuscita del bene, e l’utilizzo delle riserve in sospensione d’imposta deve avvenire solo nella misura necessaria a consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili.

Entro tali limiti, il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13%, operato dalla società, libera le riserve utilizzate in sede di assegnazione ed è definitivo e liberatorio anche per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione. Per cui, se normalmente la sostitutiva evita solo l’imposizione in capo alla società (mantenendo in essere quella in capo ai soci), in sede di assegnazione la sostitutiva del 13% “sistema” società e soci. Del resto, l’assegnazione consente di “attribuire” riserve libere eliminandole contabilmente in contrapposizione alla fuoriuscita dei beni assegnati, senza sostenere alcun costo aggiuntivo rispetto alla sostitutiva (dell’8% o del 10,5%) applicata sulla differenza tra il valore normale/catastale e il valore fiscale dei beni assegnati. E tra queste riserve “libere” ben potrebbero esservi riserve che, grazie alla sostitutiva del 10% prevista dal Dlgs 192/2024, potrebbero essere state appena liberate.

Gli elementi su cui assumere la decisione (variabile caso per caso) sono i seguenti:

  • composizione del patrimonio netto a fronte dell’ammontare di riserve necessario per finalizzare l’assegnazione;
  • insussistenza – nell’ambito dell’assegnazione – del vincolo di priorità sulla distribuzione prescritto dall’articolo 47, comma 1, del Tuir;
  • obbligo (creato dalla prassi delle Entrate) di “smaltire” prioritariamente tutte le riserve (di utili e di capitale) libere prima di procedere con l’assegnazione ad eliminare riserve in sospensione d’imposta.

La misura della sostitutiva prevista dal Decreto di riforma è analoga a quella attraverso cui era possibile affrancare le riserve all’atto della loro iscrizione in occasione delle ultime leggi di rivalutazione (ad esempio, l’articolo 110 del Dl 104/2020). In passato la possibilità di affrancamento ha avuto scarso appeal sulle imprese che vedevano, a fronte di un immediato onere certo (l’imposta sostitutiva), un vantaggio fiscale incerto e differito nel tempo.

Ora, le imprese che in passato vi hanno rinunciato possono valutare l’opportunità di liberare il saldo attivo di rivalutazione, anche in ragione del beneficio finanziario della rateazione della sostitutiva offerto dal legislatore. L’obbligatorietà delle quattro rate non dovrebbe impedire (ad esempio in caso di scioglimento della società) di poter anticipare (senza l’aggravio di interessi) il versamento delle rate non ancora scadute (andrebbe confermato l’orientamento espresso dalla circolare 6/E/2006, par. 6.3).

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L’articolo si riferisce alla possibilità prevista dalla Legge di Bilancio 2025 di assegnare beni ai soci con alcune agevolazioni fiscali, offrendo opportunità per affrancare riserve in sospensione d’imposta. Questo significa che le società possono liberare riserve contabili o patrimoniali, utilizzandole per l’assegnazione di beni ai soci, pagando un’imposta sostitutiva del 13%. Ecco i punti principali spiegati:


1. Cosa significa l’assegnazione dei beni ai soci?

  • Definizione: L’assegnazione consiste nel trasferire beni della società (immobili, partecipazioni, ecc.) ai soci, spesso per finalità di chiusura o riorganizzazione.
  • Implicazioni fiscali: Per questa operazione, le riserve in sospensione d’imposta (ovvero riserve non tassate) vengono tassate con un’imposta sostitutiva al 13%, che “sana” sia la posizione della società che quella del socio.

2. Perché è vantaggiosa?

  • La tassazione sostitutiva:
    • È definitiva e liberatoria: libera la società e i soci da ulteriori tassazioni.
    • Consente di eliminare riserve in sospensione d’imposta senza oneri fiscali aggiuntivi rispetto alla tassazione normale dell’assegnazione.
  • Si applica una tassazione agevolata (8% o 10,5%) sulla differenza tra il valore normale/catastale e il valore fiscale dei beni assegnati.

3. Elementi da considerare per la decisione

Ogni impresa deve valutare caso per caso l’opportunità, considerando tre aspetti chiave:

  1. Composizione del patrimonio netto:
    • Verificare quante riserve (libere o in sospensione) sono disponibili per finalizzare l’assegnazione.
  2. Assenza del vincolo di priorità:
    • Non è obbligatorio rispettare la priorità delle distribuzioni prevista dall’articolo 47, comma 1, del TUIR. Ciò rende più flessibile l’utilizzo delle riserve.
  3. Obbligo di utilizzo delle riserve libere:
    • Prima di toccare le riserve in sospensione, è obbligatorio utilizzare tutte le riserve libere di utili o capitale.

4. Possibilità di affrancamento delle riserve

  • Si possono liberare riserve in sospensione d’imposta pagando la sostitutiva del 13%.
  • Per chi non ha sfruttato in passato l’opportunità di affrancamento (ad esempio, tramite le rivalutazioni ex art. 110 Dl 104/2020), questa riapertura rappresenta un’occasione interessante.
  • Inoltre, la rateazione della sostitutiva offre un vantaggio finanziario, riducendo l’onere immediato.

CASO sas

una società di persone che dispone di riserve libere (cioè non in sospensione d’imposta) può assegnare un immobile a un socio, ma ci sono alcuni aspetti fiscali e normativi da considerare:


1. Uso delle riserve libere

  • Riserve libere: Sono quelle derivanti da utili già tassati o da apporti di capitale che non richiedono ulteriori affrancamenti o tassazioni.
  • Queste riserve possono essere utilizzate per contabilizzare l’assegnazione dell’immobile senza l’obbligo di affrancarle, a patto che siano sufficienti a coprire il valore contabile del bene assegnato.

2. Imposte sulla differenza tra valore normale e valore fiscale

Anche se si utilizzano riserve libere, l’assegnazione dell’immobile può comportare alcune tassazioni:

  • Imposte dirette:
    • La società deve pagare una tassa sostitutiva (8%, 10,5% o altre aliquote specifiche) sulla differenza tra:
      • Valore normale/catastale (valore di mercato o rendita catastale moltiplicata per il coefficiente previsto).
      • Valore fiscale del bene (valore residuo non ammortizzato o storico).
  • Registro, ipotecaria e catastale:
    • In caso di immobili, l’assegnazione è soggetta anche a imposte indirette:
      • Imposta di registro al 9% o altre aliquote agevolate in base alla tipologia del bene.
      • Imposte ipotecarie e catastali fisse (di norma € 50 ciascuna).

3. Aspetti specifici per una società di persone

  • Attribuzione ai soci:
    • Per le società di persone, l’assegnazione è più semplice rispetto alle società di capitali, perché non vi è l’obbligo di tassare la riserva “liberata” in capo ai soci.
  • Valutazione del bene:
    • L’immobile deve essere attribuito al valore normale (ad esempio, valore catastale aggiornato o di mercato).
    • Se il socio riceve l’immobile a un valore inferiore rispetto a quello di mercato, potrebbe configurarsi una distribuzione occulta di utili, con conseguenze fiscali.
  • Tassazione in capo ai soci:
    • Se l’assegnazione è effettuata a valore normale, non ci sono ulteriori imposte in capo al socio, poiché l’operazione è già tassata nella società.
    • Se viene attribuito un immobile con uno sconto rispetto al valore normale, il socio potrebbe essere tassato per la differenza come reddito diverso.

4. Conclusione

Una società di persone con riserve libere può assegnare un immobile a un socio, ma è necessario:

  1. Verificare che le riserve libere siano sufficienti per coprire il valore contabile dell’immobile.
  2. Considerare il pagamento delle imposte dirette (tassa sostitutiva sulla differenza tra valore normale e fiscale).
  3. Assicurarsi che non vi siano implicazioni di distribuzione occulta di utili in capo ai soci.

L’assegnazione è fiscalmente vantaggiosa se le riserve sono già libere, ma è comunque opportuno valutare attentamente i costi fiscali complessivi (registro, sostitutiva, eventuali altre imposte).

La dinamica funziona così:

  1. Assegnazione a valore normale:
    • L’immobile viene assegnato al socio al valore normale, che è generalmente il valore di mercato o catastale aggiornato.
  2. Utilizzo delle riserve libere:
    • Le riserve libere (di utili o capitale) vengono diminuite per un importo pari al valore normale dell’immobile assegnato, se sono sufficienti (capienti).
    • Se le riserve libere non sono sufficienti, potrebbe essere necessario integrare con altre riserve o con un prelievo straordinario dal patrimonio netto.
  3. Riserve in sospensione non coinvolte:
    • Non essendo necessaria la liberazione di riserve in sospensione d’imposta (perché si utilizzano riserve libere), non si applica l’imposta sostitutiva del 13% prevista per queste ultime.
  4. Tassazione della differenza tra valore normale e valore fiscale:
    • La società paga una tassa sostitutiva (generalmente dell’8% o 10,5%, a seconda dei casi) sulla differenza tra:
      • Valore normale (di mercato/catastale).
      • Valore fiscale residuo dell’immobile.
  5. Imposte indirette: in base alle disposizioni attuali, l’assegnazione di beni immobili ai soci è soggetta alle seguenti imposte indirette:
    • Imposta di registro:
      • Generalmente applicata con un’aliquota del 9%.
      • Tuttavia, in presenza di agevolazioni previste dalla normativa vigente, l’aliquota può essere ridotta. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2025 prevede una riduzione dell’aliquota al 1,5% per specifiche operazioni di assegnazione agevolata ai soci. Informaimpresa
    • Imposte ipotecarie e catastali:
      • In assenza di agevolazioni, queste imposte sono dovute in misura proporzionale.
      • Con le agevolazioni previste, le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa, generalmente pari a 200 euro ciascuna.
  6. In sintesi, senza agevolazioni, l’assegnazione di un immobile ai soci comporta un’imposta di registro al 9% e imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
  7. Con le agevolazioni, l’imposta di registro può essere ridotta (ad esempio, al 1,5%) e le imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa (200 euro ciascuna).

In sintesi:

L’immobile viene assegnato al socio a valore normale, e le riserve libere si riducono di un importo equivalente a questo valore, se capienti. Eventuali eccedenze potrebbero richiedere il ricorso ad altre riserve o ad altre modalità di copertura.


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